Esercizio
abusivo della professione di Psicologo
L'esercizio
abusivo è legato al compimento concreto di attività e funzioni tipici
di una professione.
In pratica, anche
qualora una persona non si definisca ufficialmente psicologo, appellandosi
invece con altra qualifica, ma nei fatti adoperi mezzi e strumenti
ricollegabili alla professione di psicologo, si rende colpevole
di tale reato.
Nelle strutture sanitarie
e negli studi professionali, può accadere che personale anche non
iscritto ad alcun albo professionale, somministri "gli strumenti
e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici
(relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali)" (art.21 Codice
Deontologico), propri dello psicologo.
La gravità di tale
condotta non è limitata solo alla concorrenza sleale nei confronti
dei professionisti adeguatamente formati, ma ancor più è da attribuirsi
al danno arrecabile al cliente che va particolarmente tutelato.
L'accertamento delle
responsabilità può connotare in tal caso il reato di "esercizio
abusivo della professione psicologica " punito dall' articolo
348 del Codice Penale.