Speciale
Dislessia e DSA
Con
la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, "Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico" (G.U. n. 244 del
18/10/2010) e col decreto attuativo N.5669 del 12/07/2011, anche in
Italia, si dispone, nelle scuole di ogni ordine e grado, della opportunità
di adottare delle misure educative e didattiche di supporto ai discenti
con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), nonché delle
forme di verifica e di valutazione ad essi adeguate, cosa che in precedenza
veniva lasciata alla libera iniziativa del corpo docente.
La finalità
di garantire il diritto all'istruzione ai soggetti con disturbo
specifico dell'apprendimento, viene articolato attraverso il seguente
iter procedurale, che valorizza la scuola come osservatore privilegiato
e la famiglia come referente unico delle scelte sanitarie del minore:
Scuola:
- Interventi di identificazione precoce casi sospetti
- Attività di recupero didattico mirato
- Comunicazione della scuola alla famiglia
Famiglia:
- Diagnosi
- Comunicazione della famiglia della diagnosi alla scuola
- Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
In
genere, gli errori nei percorsi diagnostico-terapeutici per i DSA possono
essere imputati al seguente decalogo:
- mancata comunicazione scritta della scuola
alla famiglia delle difficoltà
- gravi ritardi nella diagnosi clinica, con
secondario sviluppo di psicopatologie
- errata interpretazione dei segni cognitivi
come tratti comportamentali
- eccessiva attenzione prestata alle dinamiche
relazionali emotive (secondarie)
- valutazioni testistiche eseguite da personale
non abilitato (falsi negativi)
- scarsa collaborazione da parte dei singoli
docenti
- ritardo nella predisposizione o attuazione
del PDP
- trattamenti di stimolazione delle abilità
e non dei processi
- mancata formazione all'uso degli strumenti
compensativi
- atteggiamento di passività indotto sulle famiglie
Per approfondimenti
è possibile consultare i seguenti documenti:
Legge
8 ottobre 2010 n. 170
Decreto
attuativo della Legge 170/2010
Linee
Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi
specifici dell'apprendimento
Speciale
Abusivismo
La competenza diagnostica e l'uso degli adeguati strumenti di valutazione(relazione, emozione, cognizione e comportamento), non solo sono tipici della professionalità dello psicologo (art. 21 Codice Deontologico degli Psicologi), ma per legge sono riservati agli iscritti all’Albo degli Psicologi, come recentemente confermato dal Giudice Amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, n. 13020/2015),
Pertanto si invitano le famiglie:
-
Nel caso in cui la scuola segnali difficoltà negli apprendimenti di chiedere un documento scritto in cui si motiva la necessità di una valutazione specialistica (art. 3 comma 2 legge 170/2010), pratica che per costante esperienza professionale non viene svolta;
-
Evitare di rivolgersi per tali valutazioni DSA a personale quale logopedisti, pedagogisti, psicomotricisti, ortofonisti, counselor, insegnanti, educatori, ecc, ecc, in quanto i test cognitivi sono strumenti riservati agli psicologi;
-
Evitare che con tali relazioni improprie la scuola rediga un Piano Didattico Personalizzato, in quanto non solo si avvalla l'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), ma si connoterebbe il reato di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione di Psicologo(art. 110 c.p.), da parte di tutto il personale che firma il PDP;
-
Segnalare i clinici (medici o psicologi) del pubblico o del privato, che si prestano a controfirmare valutazioni DSA, i cui test sono svolti in tutto o in parte dai tecnici sopra indicati, in quanto violano l'art 21 del Codice Deontologico, permettendo l'utilizzo di strumenti riservati a personale non autorizzato dallo Stato;
-
Segnalare alla Procura i casi in cui le valutazioni testistiche, nel servizio pubblico e nel privato, siano state effettuate dal personale tecnico suindicato (anche nel caso in cui gli stessi non firmano il referto, ma per vostra testimonianza hanno somministrato test psicologici).
Per approfondimenti
è possibile consultare i seguenti documenti:
Prot. U16-0135 del 08/02/2016 - Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna - Attività psicologiche nelle scuole
Sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 13020/2015 del 7 novembre 20150